Art.
1 Finalità
1.La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo,
in stretto coordinamento con i comuni, singoli o associati e le
comunità montane, le aziende unità sanitarie locali
(USL), gli ordini dei veterinari delle varie province e le associazioni
di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente
iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al
fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare
il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.
2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione
dei seguenti obiettivi:
a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei comuni singoli
o associati e delle comunità montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in libertà;
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione
sanitaria e ambientale.
3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni
di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di
ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità
di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali.
La norma richiama le linee guida riportate nella Legge Quadro
281 del 1991(in attuazione della quale la presente legge è
stata approvata), con altri importanti elementi aggiuntivi a tutela
degli animali, come la previsione del “cane di quartiere”
(vedi disciplina) e il riconoscimento del “diritto alla
vita in condizioni di benessere”al cane.
Art 2 Competenze dei comuni e delle comunità montane
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane
provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture
esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e
sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova
costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria
e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei
cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere
affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione,
alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni
di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti
morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini
provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione
per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati
presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico.
d bis) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione
della popolazione randagia.
2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture
adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
3.
2 bis. I comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti
devono prevedere nei propri strumenti urbanistici, nelle aree
destinate a servizi, la realizzazione di canili rifugio.
3 bis. Per i comuni inferiori ai ventimila abitanti è fatto
obbligo di consorziarsi ai fini della realizzazione di canili
rifugio capaci di rispondere alle necessità dei rispettivi
territori. Spetta all’amministrazione provinciale competente
definire il numero dei consorzi e i comuni che lo compongono.
Art. 3 Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
1.
I servizi veterinari delle aziende USL:
a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilità di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture
di ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento
e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni
sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo
2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed
associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo
o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione,
rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione
degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione
ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli
animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e
demografico dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili
all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche
anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono
essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari,
a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa
comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati
o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione
delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto
soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio,
delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte
delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato
zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale
27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano
nei loro compiti statutari la protezione e la tutela degli animali,
a medici veterinari liberi professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio
predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali
ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo
18; tale programma è attuato entro due anni.
L’art. sancisce i compiti che competono ai servizi veterinari
delle ausl, come quello di effettuare ogni controllo sanitario
e di provvedere a vaccinazione e sterilizzazione degli animali
ospitati in canili e rifugi e quello di intervenire su segnalazione
per condurre cani e gatti feriti nelle strutture di pronto soccorso.
Controlla in merito alla possibilità di effettuare convenzioni
con associazioni protezionistiche e veterinari privati per demandare
alcune competenze.
Art. 4 Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture
di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti.
1.
Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1(Comuni o Comunità
montane), devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici
esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:
a) razionale la distribuzione dei canili commisurata al numero
degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito
dei territorio di propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le
principali zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone
condizioni di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione
di tali strutture.
Art.
5 Requisiti strutturali e attrezzature
1.
I canili pubblici devono essere dotati:
a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata,
di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali;
le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi
fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere
adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza
dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria
area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e
di adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un
locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati
o in degenza per la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli automezzi necessari alla
disinfezione con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali
morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare
alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei
gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema
di smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli art 4 e 5 contengono le norme che regolano i criteri costruttivi
ed i requisiti dei canil comunali e dei rifugi. Attenzione all’art
5 lett. A per le dimensioni dei box (VEDI) ed alla previsione
di appositi box annessi all’infermeria e del recinto esterno
per le degenze successive alle sterilizzazioni.
Art. 6 Comodato
1.
Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, (Comuni e Comunità
montane)concedono in comodato alle associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo
23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile rifugio
per animali oppure ad ampliamento di strutture già esistenti
che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di
nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e
gestiscono le strutture a proprie spese.
Possibilità per le associazioni protezionistiche di avere
delle aree recintate da adibire a canile in comodato (cioè
in uso gratuito).
Art. 7 Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
1.
Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale
di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità
di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica
dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1,(Comuni
e comunità montane) concedono in comodato, sia alle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali,
di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni
fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare,
al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia
in caso di comodato che di privata proprietà, privati,
associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano
e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme
igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508.
Art. 8 Contributi regionali
1.
La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1(Comuni
e comunità montane), contributi per il risanamento e la
costruzione di canili pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2,
della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo), istituito
presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente
con decreto ministeriale;
b) fondi regionali.
3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore
al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera
a), per la realizzazione di interventi di competenza regionale
di cui all'articolo 3 della l. 281/1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui
ai commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna provincia elabora le linee di programmazione in materia
anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano comuni, comunità
montane e aziende USL competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata
alla presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2,
comma 1, dei progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera
e del visto di conformità alle linee di programmazione
rilasciato dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità
e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione
dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Previsione del riparto dei fondi regionali per realizzazione e
risanamento canili.
Art. 9 Cani di quartiere
1.
Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo
per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di
essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del
codice penale (omessa custodia e malgoverno di animali), le condizioni
che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere
vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di
riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato animalista
e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma
1, operanti sul territorio. Tali associazioni propongono al servizio
veterinario dell'azienda USL di riferimento il riconoscimento
dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione
e la responsabilità.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e
sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio, o da un medico veterinario libero professionista
convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina,
tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento
e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati
chiaramente i dati relativi al comune di appartenenza.
La responsabilità e gli oneri relativi al cane di quartiere
sono a carico delle associazioni animaliste che se ne prendono
carico.
Art 10 Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione
dei cani
1.
I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla
proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di
libertà sul territorio, non possono essere usati a scopo
di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs.
116/1992.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà
è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono
in modo eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale
che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio le dovute certificazioni di morte.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine
di sperimentazione
I cani abbandonati, liberi o ricoverati nei canili non possono
essere usati per la sperimentazione. La soppressione di qualsiasi
cane può essere praticata solo in modo eutanasico e solo
se il cane sia gravemente malato, incurabile o di comprovata pericolosità.
Art. 11 Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
1.
La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di
libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli
dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio
veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro
gruppo.
3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo
con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei
felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute
e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere
soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati,
incurabili o di comprovata pericolosità dalle autorità
di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati
a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del
d.lgs. 116/1992.
6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine
di sperimentazione.
Per i gatti vigono le stesse norme dell’art precedente in
materia di divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione.
In più sono riconosciute e tutelate le colonie feline (vedi
sentenza del Consiglio di Stato sulla liceità di sfamare
i gatti liberi).
Art.12 Anagrafe del cane
1.
Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla
quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi
titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore
a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve
avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi
dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso o della
detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento
o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata
un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato
competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene
utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo
e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità
ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato
all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata
al proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il
cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione.
5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono
tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta
giorni al massimo.
6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe
canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici
per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un
programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe
canina.
E’ tenuto all’iscrizione il proprietario ma anche
il detentore a qualsiasi titolo che sia domiciliato nel Lazio
o che vi soggiorni per oltre 3 mesi.
Art.
13 Codice di riconoscimento
1.
I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono
contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene
apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre
mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio
nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo
12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento
rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.
3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari
dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari
liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo
3.
In forza del DPCM del 28 febbraio 2003, dal 1 gennaio 2005 è
obbligatorio il microchip.
Art.14
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano
al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio
i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella
detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro
quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento
della proprietà l'obbligo di comunicazione della variazione
di titolarità spetta al nuovo proprietario, che deve darne
comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio entro quindici giorni dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del
detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della
detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda
USL competente per territorio, con il codice ad esso già
attribuito.
Art.
15 Abbandono, ricovero e custodia degli animali
1.
E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti
debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima
della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento
all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione
della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge
L’abbandono è oggi sanzionato anche dalla Lg 189/2004.
Gli animali dati in affido devono essere obbligatoriamente sterilizzati
e tatuati.
Art. 16 Controllo del randagismo
1.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo
13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio,
che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli
animali catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente
i proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione
degli animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità
del riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di
sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del
ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale
sono, in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura
salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento
dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti
garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato
animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono,
previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento
temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della
loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani
non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza
all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli
adempimenti previsti dalla presente legge.
I cani ritrovati e non reclamati (o non restituiti ai proprietari
perché non identificabili) possono essere adottati o dati
in affido temporaneo a privati che offrano garanzia di buon trattamento
o ad associazioni protezionistiche.
Art. 17 Programma di prevenzione del randagismo
1.
La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 281/1991,
sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale
e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare
un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al
fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della
vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della
Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonché per
le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.
Art.
18 Cani ospitati presso strutture private
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aziende USL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti
il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate
e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista
e per la protezione degli animali e la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti
di cui all'articolo 2, comma 1, (Comuni e comunità montane)
provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nell'ambito del
territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture
di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli
enti medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute
idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al
numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere collocati
presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma 1,
o delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali, che danno disponibilità di accoglienza sul
territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali,
non conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono
essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili
pubblici di cui alla presente legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la
quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un
terzo a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per
cani o gatti presenti nelle strutture da più di sei mesi
e di età superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine
di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi
a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio
o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali
visite l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza
ed è comminata la sanzione di cui all'articolo 24, comma
1.
Controlli e contributi alle strutture private. Contributi anche
ai privati che adottino un animale, a determinate condizioni.
Art.
19 Misure di protezione
1.
Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è
obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie,
al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito
di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali
controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità
di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria,
deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri
tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile
ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria
abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione,
animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene,
alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio
agli animali stessi.
4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di
animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con
le sanzioni previste dalla legge.
Responsabilità
e doveri del proprietario di un animale.
Art.
20 Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo
di commercio
1.
Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli
animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda
USL competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta
del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica
verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione
di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi
clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è
esente da malattie infestive trasmissibili, rilasciata dal servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da medici
veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla
stessa azienda USL. La validità del certificato è
di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico
dei soggetti di cui al comma 1.
Obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico degli animali
su modello conforme alla legge. Nota bene il comma 3: gli animali
non possono essere venduti senza un certificato di buona salute
che ne attesti che siano esenti da malattie infettive trasmissibili,
rilasciato dal servizio veterinario o da veterinari autorizzati.
Il certificato è valido solo due giorni dal rilascio.
Art.
21 Trasporto animali
1.
Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati
e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla
specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì
l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura
d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed
alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione
degli animali durante il trasporto.
L’art.
sancisce l’adeguatezza del trasporto e la custodia di animali,
da chiunque venga effettuato, affinché non comporti alcuna
sofferenza. Vedi specifica normativa nazionale
Art. 22 Guardie zoofile
1.
Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente
legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie
dei comuni in conformità all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì
nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene rilasciato
apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio. Sono
confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale
9 settembre 1988, n. 63.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario
e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende
USL ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista
e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma
1.
(3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono
avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono
ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza)
e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione
di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia
zoofila deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la
difesa e le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1977, n. 1139.)
Art.
23 Associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n.
29
1.
Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo
3, comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul
volontariato) hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale
di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n.
29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio
1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni
di volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono
far parte della conferenza regionale del volontariato e dell'osservatorio
regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli
7 e 8 della l.r. 29/1993.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/1993
sono aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".
Art.
24 Sanzioni amministrative
1.
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui
è proprietario, possessore o detentore è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.
(da 154,93 a 1549,37euro)
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina
di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila
e un massimo di lire trecentomila. (da a 154,93 euro)
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo
13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila
ed un massimo di lire trecentomila. (da a 154,93 euro)
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un
massimo di lire dieci milioni.(da a euro)
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli
della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila
ed un massimo di lire tre milioni. (da 154,93 a 1549,37euro)
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni
della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito
per il finanziamento della presente legge.
Art.
25 Limiti di applicazione
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei
confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia
utilizzati per servizio.
Art.
26 Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo
di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa
per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire
cento milioni e la relativa copertura è assicurata mediante
utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo
n. 41145 del bilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della l. 281/1991 confluiscono
sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono
gestiti sul corrispondente capitolo n. 41146.
Art.
27
1. E' abrogata la legge regionale (n.) 63/1988.
-
LEGGE 14 AGOSTO 1991, N.281 Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1991, n. 203)
Art.
1 Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie
spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa' cinofile,
delle societa' protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione. (1)
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati;
se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia,
l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. (2)
I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni,
possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad
opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosita'. (1)
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta'.
I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita'
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa cone
le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti
che vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le
condizioni di soppravvivenza. (3)
Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario
dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere
in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio
di pronto soccorso (4)
(1 )secondo e terzo comma vietano l’utilizzo dei cani randagi
ricoverati in canili comunali e rifugi a fini di sperimentazione
e ne vietano la soppressione. La soppressione, specifica il successivo
comma sesto,può essere effettuata solo se l’animale
è malato gravemente o di comprovata pericolosità.
(2) Cani vaganti: i cani tatuati catturati sono restituiti al
proprietario, quelli non identificabili e quelli tenuti nei canili
e rifugi devono essere tatuati. Soltanto dopo 60 giorni e dopo
essere stati vaccinati contro la rabbia ecc.. possono essere adottati.
Vedi Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997 art 16
(3) Gatti in libertà: divieto di maltrattamento, sterilizzazione
da parte dell’asl competente per territorio, soppressione
solo per gravi malattie. L’art. riconosce le colonie feline
e permette che siano curate da associazioni protezionistiche d’intesa
con le asl. Vedi sentenze che affermano la liceità di alimentare
i gatti liberi da parte di privati.
(1) Canili e rifugi comunali possono essere gestiti da associazioni
protezionistiche sotto il controllo delle asl e possono ospitare
cani padronali a pagamento. Canili e rifugi comunali devono garantire
il servizio di pronto soccorso veterinario.
Art. 3 Competenze delle regioni
Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali
nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il
rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi'
i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi
per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione al randagismo.
Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico
al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita
animale e la difesa del suo habitat;
corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie
che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti
locali.
Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale.
Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
La legge in oggetto doveva essere attuata mediante Legge Regionale
(dalle singole regioni e province autonome) entro sei mesi dall’entrata
in vigore. Purtroppo c’è voluto molto più
tempo; la regione Lazio la ha attuata con la L.R. 21 ottobre 1997
n.34 (VEDI sezione con singoli estratti delle leggi regionali).
Provvedimenti da adottare: a) istituzione dell’anagrafe
canina, b) risanamento canili e rifugi comunali per dare ai randagi
delle “buone condizioni di vita”, controlli di asl
e servizio veterinario, c)programma di prevenzione del randagismo,
sentite le associazioni protezionistiche, basato su iniziative
d’informazione, corsi di aggiornamento e formazione per
il personale pubblico addetto. Previsione di appositi fondi da
destinare al risanamento e la costruzione di canili.
Art. 4 Competenze dei comuni
I
comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi
per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale
e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalita' dalla
regione.
I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'articolo 2.
E’ di competenza dei Comuni, nel rispetto delle Leggi Regionali,
il risanamento dei canili per garantire ai loro ospiti delle “buone
condizioni di vita”, nonché la costruzione di nuovi
rifugi.
Art. 5 Sanzioni
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
(1)
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma
1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
centomila. (2)
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci
milioni. (3)
L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente
legge previsto dall'articolo 8.
(1) Per fortuna adesso c’è la Lg 189 del 2004.
(2) Per sanzioni e modalità di iscrizione vedi art. 24
e 12 della Lg Regionale Lazio 34/1997
Art. 6 Imposte
Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta
comunale annuale di lire venticinquemila.
L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo
a nuove imposizioni.
Sono esenti dall'imposta:
i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia'
l'imposta in altri comuni;
i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni
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