IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi
di aggressione da parte di cani di razza particolarmente
pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare -
in attesa della emanazione di una disciplina normativa
organica in materia - disposizioni cautelari a tutela
della salute pubblica;
Ordina:
Articolo 1
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività
o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di
altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive
appartenenti al gruppo 1° e al gruppo 2° della
classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra
razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come
definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre
2000, n. 376.
Articolo 2
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art.
1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico
debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola,
previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
È vietato acquistare, possedere o detenere cani
di cui all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale
o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due
anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati
per infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani
per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole
nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1
è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per danni contro terzi,
definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti
dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso
dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza debbono interessare le autorità
veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare
idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data
di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si deve comunque ricordare che:
Dal 1954 è obbligatorio in Italia museruola e guinzaglio
per i cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (deriva
dalla applicazione di un regolamento di polizia veterinaria
vecchio di circa cinquant’anni);
Dal 1991 una legge stabilisce la denuncia del possesso
di un cane ad un’anagrafe comunale (che prevede
un tatuaggio o un microchip).