Testo dell'Ordinanza sulla «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi»
(dalla «Gazzetta Ufficiale» n. 212 del 12 settembre 2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Articolo 1
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti al gruppo 1° e al gruppo 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Articolo 2
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si deve comunque ricordare che:
Dal 1954 è obbligatorio in Italia museruola e guinzaglio per i cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (deriva dalla applicazione di un regolamento di polizia veterinaria vecchio di circa cinquant’anni);
Dal 1991 una legge stabilisce la denuncia del possesso di un cane ad un’anagrafe comunale (che prevede un tatuaggio o un microchip).

 

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