ORDINANZA 12 dicembre 2006
Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione
di cani.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio
2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
Visto l’articolo 10 della Convenzione europea per
la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall’Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia
di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo, in particolare l’articolo
1 che stabilisce che lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi e
favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003,che ratifica l’accordo
6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l’uso di collari elettrici o altri
congegni atti a determinare scosse o impulsi
elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può
provocare reazioni di aggressività da parte
degli animali stessi, l’impiego di tali strumenti
si configura come maltrattamento e chiunque li
utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189.
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di
cani;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare,
in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, disposizioni cautelari a
tutela della salute pubblica
ORDINA :
Articolo 1.
1.
Sono vietati:
a)l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività
dei cani;
b)l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di
maggiore aggressività di cani pit bull
e di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;
c)qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di
sviluppare l’aggressività;
d)la sottoposizione di cani a doping, così come definito
all’articolo 1, commi 2 e 3,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e)gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto
di un cane, o finalizzati ad
altri scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda
ìì) il taglio delle orecchie
ììì) la recisione delle corde vocali
2.
Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per
ragioni di medicina veterinaria.
Articolo 2.
1.I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto
previsto dallo articolo 83, primo
comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno
l’obbligo di:
a)applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando
si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti
nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco
allegato devono applicare il
guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui
pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo
non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo
1, comma 1 lettera b) ha l’obblico di
vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli
stessi al fine di evitare ogni possibile
aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile per
danni contro terzi causati dal proprio cane.
Articolo 4
1. L’uso di collari elettrici o altri congegni atti
a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani
procura paura e sofferenza e può provocare reazioni
di aggressività da parte degli animali stessi.
Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura
come maltrattamento e chiunque li utilizzi è
perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Articolo 5
1.Si definisce cane con aggressività non controllata
quel soggetto che, non provocato, lede o
minaccia di ledere l’integrità fisica di una
persona o di altri animali attraverso un
comportamento aggressivo non controllato dal proprietario
o detentore dell’animale.
2.I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei
cani morsicatori e dei cani con
aggressività non controllata rilevati, al fine di
predisporre i necessari interventi di controllo
per la tutela della incolumità pubblica.
3.L’autorità sanitaria competente, in collaborazione
con la Azienda Sanitaria Locale
stabilisce:
a)i criteri per la classificazione del rischio da cani di
proprietà con aggressività non
controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b)i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione
delle morsicature;
c)l’obbligo per i proprietari dei cani cui al comma
1 di stipulare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile per danni
contro terzi causati dal proprio
cane;
d)ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare
il rischio di morsicature.
4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e
di cui al comma 1 del presente articolo :
a)ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale
o a misura di sicurezza
personale;
c)a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la
reclusione superiore a due
anni;
d)a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui agli
articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice
penale e, per quelli
previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004,
n. 189;
e)ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per
infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b) e di cui al
comma 1 del presente articolo che non è in grado
di mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
deve interessare le autorità
veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare
con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso ivi
compresa la valutazione ai sensi
dell’art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di Polizia, di
Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Articolo 6
1.Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza
sono sanzionate dalle
Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali
in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha
efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio
di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
ALLEGATO:
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio
di aggressività di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:
-American Bulldog;
-Cane da pastore di Charplanina;
-Cane da pastore dell’Anatolia;
-Cane da pastore dell’Asia centrale;
-Cane da pastore del Caucaso;
-Cane da Serra da Estreilla;
-Dogo Argentino;
-Fila brazileiro;
-Perro da canapo majoero;
-Perro da presa canario;
-Perro da presa Mallorquin;
-Pit bull;
-Pit bull mastiff;
-Pit bull terrier;
-Rafeiro do alentejo;
-Rottweiler;
-Tosa inu.